9 Giugno 2023

Qualora venga meno l’utilità a mantenere l’iscrizione all’Albo l’iscritto può presentare entro il 15 gennaio di ogni anno apposita istanza in bollo vigente indirizzata al Presidente dell’Ordine. Gli effetti della cancellazione decorrono dalla data della delibera del Consiglio dell’Ordine nella prima riunione utile dopo il termine di presentazione dell’istanza.

Per cancellarsi l’utente deve essere in regola con il pagamento della quota d’iscrizione. Le richieste che giungeranno dopo il 15 gennaio non daranno titolo all’ esonero dal pagamento, anche parziale, della quota relativa all’anno di contribuzione nel quale è stata avanzata tale richiesta.

Con la cancellazione dall’albo s’intendono interrotti tutti servizi elargiti dall’Ordine. La casella di posta elettronica certificata (PEC) concessa gratuitamente in convenzione con Aruba S.p.A. Fondazione CNI, (nome.cognome@ingpec.eu) rimarrà attiva fino alla scadenza indicata nella piattaforma  www.mying.it.

L’ingegnere cancellato dall’albo mantiene l’abilitazione ottenuta con l’esame di stato, ma non può esercitare in libera professione.

E’ possibile  richiedere una eventuale re-iscrizione all’albo.

 

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Modificato: 26 Febbraio 2025