24 Maggio 2019

Il Consiglio è l’organo direttivo dell’Ordine eletto dagli iscritti.
I componenti del Consiglio sono eletti tra gli iscritti all’Albo e restano in carica per quattro anni.
Il numero dei Consiglieri è:
• sette fino a 100 iscritti all’Albo
• nove fino a 500 iscritti
• nove fino a 1500 iscritti
• quindici oltre 1500 iscritti

Il Consiglio elegge tra i propri membri:
Presidente, Segretario, Tesoriere, Vice Presidente (facoltativo).
Il Presidente è il rappresentante legale dell’Ordine e del Consiglio, presiede il Consiglio e l’assemblea dell’Ordine
Il Segretario riceve le domande di iscrizione all’Albo, redige le deliberazioni del Consiglio e ne autentica le copie, cura la corrispondenza, ha in consegna l’archivio e la biblioteca.
Il Tesoriere è responsabile dei fondi e delle altre proprietà dell’Ordine, riscuote il contributo annuale, paga i mandati firmati dal Presidente e controfirmati dal Segretario, tiene i registri contabili e l’inventario del patrimonio dell’Ordine.
Il Consigliere con maggiore anzianità d’iscrizione svolge le funzioni del Presidente, in caso di assenza o di impedimento.
Il Vicepresidente può essere delegato a rappresentare il Presidente in alcune funzioni, esclusa la rappresentanza legale dell’Ordine.

Attribuzioni del Consiglio dell’Ordine
Le attribuzioni istituzionali del Consiglio (art. 37, legge 2537 del 25.10.1925) sono:
• tenuta dell’Albo
• vigilanza sulla disciplina degli iscritti
• adozione dei provvedimenti disciplinari
• repressione dell’uso abusivo del titolo di Ingegnere e dell’esercizio abusivo della professione
• determinazione del contributo annuale che ogni iscritto deve corrispondere per il funzionamento dell’Ordine
• elaborazione di tariffe professionali, ove non stabilite per Legge
• rilascio di pareri di congruità sulle notule
• emissione di pareri su argomenti attinenti alla professione di Ingegnere, se richiesti dalle Pubbliche Amministrazioni

Altre funzioni del Consiglio:
• promozione culturale e tecnico normativa, mediante pubblicazioni, organizzazione di convegni e corsi di formazione e di aggiornamento professionale
• organizzazione di corsi abilitanti previsti dalla Legge (ad esempio prevenzione incendi, sicurezza cantieri)
• certificazione relativa all’iscrizione all’Albo
• amministrazione relativa al funzionamento dell’Ordine

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri – C.N.I.
Il Consiglio Nazionale ha natura giuridica di Ente Pubblico non economico posto sotto diretta vigilanza del Ministero della Giustizia.
Ha sede presso il Ministero della Giustizia.
La composizione attuale e le attribuzioni del Consiglio Nazionale sono stabilite nel Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 382 del 23.11.1944 e nel D.P.R. 08.07.2005, n. 169.
I membri del Consiglio Nazionale sono quindici, sono eletti dai Consigli degli Ordini provinciali e restano in carica cinque anni.
Nelle elezioni del Consiglio Nazionale gli Ordini provinciali dispongono di
un voto ogni 100 iscritti o frazione, fino a 200 iscritti
un voto ogni 200 iscritti, fino a 600 iscritti
un voto ogni 300 iscritti, oltre 600 iscritti
Il Consiglio Nazionale elegge tra i propri membri:
Presidente, Vicepresidente e Segretario, che hanno attribuzioni analoghe a quelle previste per le cariche corrispondenti negli Ordini Provinciali, anche se non espressamente indicate nella Legge.

Attribuzioni del Consiglio Nazionale
Le principali attribuzioni del Consiglio Nazionale sono:
• tratta i ricorsi presentati contro le delibere dei Consigli degli Ordini provinciali in materia di iscrizione e cancellazione dall’Albo, di giudizi disciplinari, di elezioni; contro le decisioni del Consiglio Nazionale è ammesso ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per violazione di Legge
• promuove o interviene in proprio, oppure a sostegno degli Ordini provinciali, nei procedimenti giudiziari di maggiore interesse per la professione
• è organo consultivo istituzionale del Governo e del Parlamento in materia di Leggi e Regolamenti che riguardano comunque la professione di Ingegnere
• emette direttive ed esprime pareri riguardanti l’esercizio della professione e la condotta degli Ordini, di propria iniziativa e su richiesta degli Ordini provinciali e degli Organi statali
• determina il contributo dovuto dagli iscritti agli Ordini provinciali per il funzionamento del Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale ha inoltre funzioni di approfondimento tecnico culturale e normativo, pubblica un periodico e studi monografici di interesse generale per la professione. Dispone di un Centro Studi per lo svolgimento di tali attività.

La Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto – F.O.I.V.
Le Federazioni Regionali degli Ordini non sono contemplate dalle Leggi professionali vigenti e sono state costituite in molte Regioni Italiane su base volontaristica, a titolo associativo.
La Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto è stata costituita nel 1974 per volontà degli Ordini provinciali del Veneto, con le finalità di:
• essere interlocutore della Regione Veneto per tutte le problematiche di categoria di competenza regionale;
• essere fornitore, per gli iscritti agli ordini provinciali aderenti alla Federazione, dei servizi che per rapporto di scala, tipicità ed economicità gli Ordini ritengono delegabili;
• dare maggiore autorevolezza, forza ed incisività alle scelte di politica di categoria, da perseguire a livello regionale e nazionale.

Modificato: 24 Maggio 2019