28 Febbraio 2020

Vi inoltriamo il parere del nostro consulente fiscale, dott. Paolo Dalle Carbonare, in merito ad un problema che interessa in particolare gli studi professionali:

Sempre più frequentemente l’Agenzia delle Entrate contesta la deducibilità dei costi dello studio ai professionisti che operano con l’ausilio di collaboratori e tirocinanti con partita IVA. L’Agenzia fiscale sostiene, infatti, che i costi dello studio debbano essere suddivisi tra tutti i professionisti, anche quelli (praticanti, collaboratori) che emettono fatture esclusivamente nei confronti del titolare dello studio. La posizione dell’ente accertatore trae spunto da un’isolata sentenza della Corte di Cassazione (29 luglio 2015,  sentenza n. 16035) con la quale veniva disconosciuta l’integrale deducibilità dei costi di studio ad un avvocato che operava coadiuvato da due “giovani collaboratori tirocinanti” . La Suprema Corte non solo rigettava la richiesta di integrale deducibilità dei costi da parte del titolare dello studio, ma anche la richiesta subordinata di ripartizione degli stessi in base al fatturato di ciascun professionista. Al titolare dello studio, pertanto, è stata consentita la deducibilità solo di un terzo dei costi di studio.

Ritenendo particolarmente rilevante la questione, sinora rimasta sottotraccia, stante la diffusione dei contratti di collaborazione negli studi professionali, ritengo utile condividere le memorie predisposte per l’accertamento con adesione proposto da un odontoiatra colpito da un avviso di accertamento del tipo descritto.
Potrete scaricarle al seguente link: http://www.studiodallecarbonare.it/professionisti-limpiego-di-collaboratori-e-tirocinanti-compromette-la-deducibilita-dei-costi-di-studio/

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Modificato: 28 Febbraio 2020