10 Novembre 2020
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Si informa che il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, all’art. 4, “Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa”, stabilisce che, fino al 31 dicembre 2020, è inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, per l’appunto per la prima casa, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Si rinvia il testo integrale a: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/28/20G00166/sg |
Modificato: 10 Novembre 2020