10 Novembre 2020

 

Si informa che il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, all’art. 4, “Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa”, stabilisce che, fino al 31 dicembre 2020,  è inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, per l’appunto per la prima casadi cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia  ad oggetto l’abitazione  principale  del  debitore,  effettuata  dal  25 ottobre  2020  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di conversione del presente decreto. 

 

Si rinvia il testo integrale a: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/28/20G00166/sg

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Modificato: 10 Novembre 2020